Giusformalismo

(DE)

«Der Gegenstand der rechtsphilosophischen Untersuchung kann hiernach näher angegeben werden als das System der reinen Formen, in denen wir rechtlich denken.[1]»

(IT)

«L'oggetto delle ricerche di filosofia del diritto può essere indicato più da vicino come il sistema delle pure forme in cui noi pensiamo giuridicamente.[2]»

Per giusformalismo (o formalismo giuridico o positivismo giuridico)[3][4][5] s'intende la corrente di pensiero filosofico-giuridica idealistica[6] che studia la forma (che è carattere costante del fenomeno giuridico) piuttosto che il contenuto (che è carattere variabile del fenomeno giuridico) del diritto[7].

L'espressione giusformalismo è controversa perché la tendenza formalistica, essendo propria del pensiero filosofico generale, solo in tempi recenti ha trovato una prima delimitazione teorica. Ciò comporta che la tendenza formalistica riflessa nel pensiero giuridico manca, non solo della lunga tradizione delle correnti giusnaturalistiche, ma di una definizione precisa. Parimenti, l'espressione formalismo giuridico, ancorché sia la più diffusa, evidenzia fenomeni vari e non coordinati fra loro. Raramente si rinviene un autore che si riferisca alla sua teoria qualificandola come formale. È più comune, al contrario, ritrovare una tale qualificazione nei detrattori di queste teorie. Per esempio, Hans Kelsen è stato tacciato di formalismo, ma, invero, egli scrisse solo un articolo riguardo a tale questione e preferì definire la sua teoria pura anziché formale[8].

  1. ^ R. Stammler, pp.4-6.
  2. ^ A. Falzea, pp. 64-67.
  3. ^ G. Fassò, pp. 178-180.
  4. ^ N. Bobbio, p. 85.
  5. ^ P. Grossi, p. 15, nota 8: «Per 'positivismo giuridico' si intende quell'atteggiamento che riconosce come norme giuridiche solo le norme formalmente valide – emanazione di una autorità formalmente investita del potere – senza porsi alcun problema circa il loro contenuto e la loro effettiva osservanza da parte dei membri della società. In sostanza, positivismo giuridico vale statalismo e vale anche formalismo».
  6. ^ A. Falzea, pp. 30-32.
  7. ^ N. Bobbio, pp. 69-73.
  8. ^ A. Falzea, pp. 60-62.

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