Brevetto software

Un brevetto software è un brevetto applicato «a ogni prestazione di un computer realizzata per mezzo di un programma per elaboratore».[1]

Globalmente la situazione è piuttosto complessa. Non esiste, infatti, una definizione legale comune tra i vari Paesi. Per esempio in Europa viene negata la registrazione di «programmi per elaboratore in quanto tali»[2]: per ottemperare ai requisiti di brevettabilità previsti dall'EPO (European Patent Organisation) è necessario che il programma apporti un «Ulteriore Effetto Tecnico» tra hardware e software.[3] La legge statunitense, invece, si limita a escludere la brevettabilità di "idee astratte" negando solo la registrazione di alcuni software.

Il diverso approccio alla concessione dei brevetti software ha portato a un dibattito controverso. Le questioni importanti sui brevetti software sono:

  • Il confine tra software brevettabile e non brevettabile:[4]
  • Se l'inventiva e il requisito di non-ovvietà sono applicati al software troppo liberamente.[5]
  • Se i brevetti che coprono software scoraggiano, anziché incoraggiare l'innovazione.[6]
  1. ^ Slide 9.
  2. ^ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore., dal sito EUR-Lex dell'Unione europea.
  3. ^ "Patents for software? European law and practice". Epo.org. Retrieved 2014-02-16.
  4. ^ Gray, John (2004-08-19), Software patents in Europe: debunking the myths, OUT-LAW News
  5. ^ "Public consultation on level of the inventive step required for obtaining patents" (PDF). UK Intellectual Property Office. Retrieved 2007-06-05
  6. ^ Hawk, Patent (2005-04-17). "blog entry". Patenthawk.com. Retrieved 2012-10-09

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