Quod placuit principi, habet vigorem legis

La locuzione latina o brocardo quod placuit principi, habet vigorem legis significa letteralmente "Ciò che è gradito al principe, ha valore di legge".

La polirematica vuole esprimere l'idea, da intendersi nel senso concreto e letterale, che il principe è investito col suo mandato della facoltà completa e assoluta di legiferare sullo Stato e per lo Stato, ma in nome del popolo, come precisava il giurista romano del II secolo Ulpiano:

«Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat

La legittimità del potere dell'imperatore veniva dal fatto che il sovrano gestiva un potere (l'imperium) che, rimanendo in ogni caso assoluto ("princeps legibus solutus est", scriveva ancora Ulpiano[1]), tuttavia virtualmente veniva esercitato in nome e per volontà del popolo (in eum omne suum imperium). La stessa enunciazione del potere imperiale è contenuta nella lex de imperio Vespasiani, senatoconsulto del 69 d.C. che definiva i termini della potestas e delle prerogative dell'imperatore Vespasiano rispetto a quelle del Senato, ormai fortemente indebolito nell'epoca del principato.

  1. ^ Institutiones, 2.17.8

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search