Vescovo emerito

Vescovo emerito è il titolo previsto dal Codice di diritto canonico della Chiesa cattolica per quei vescovi che lasciano la guida di una diocesi, per raggiunti limiti di età, per motivi di salute o perché trasferiti ad altri incarichi non inerenti alla cura pastorale di una diocesi.

Il titolo di "vescovo emerito" è sempre seguito dal nome della diocesi a cui il prelato ha rinunciato[1], e con la quale continua a mantenere «un vincolo di spirituale affetto».[2]

Fino al 1970 ai vescovi che rinunciavano alla guida della loro diocesi veniva assegnato il titolo di una sede estinta; fino all'entrata in vigore del Codice di diritto canonico del 1983 venivano chiamati "vescovi già di", cui seguiva il nome della sede a cui avevano rinunciato[2]; da allora invece mantengono il titolo della diocesi a cui hanno rinunciato con l'aggiunta della qualifica di "emerito".[3]

  1. ^ Art. 402, §1 del Codice di diritto canonico; e Art. 225 del "Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi".
  2. ^ a b Congregazione per i vescovi, De titulo tribuendo episcopis officio renuntiantibus, 7 novembre 1970.
  3. ^ Art. 402, §1 del Codice di diritto canonico

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