Violazione di domicilio

Delitto di
Violazione di domicilio
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV
Disposizioniart. 614
Competenzatribunale monocratico
Procedibilità
Arrestofacoltativo (art. 381 c.p.p.)
Fermonon consentito
Pena
  • (commi 1-2) reclusione da 1 a 4 anni;
  • (comma 4) reclusione da 2 a 6 anni

La violazione di domicilio è il reato previsto dall'art. 614 del codice penale, che punisce, a querela di parte, chiunque “si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno”.

La sanzione è della reclusione da sei mesi a tre anni, ma se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è palesemente armato, la pena è da uno a cinque anni e si procede d'ufficio (cioè anche in mancanza di querela).


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