Consuetudine (diritto internazionale)

Vengono definite consuetudini (dal lat. consuetudo -dĭnis, der. di consuetus, «ciò che è consueto») o Ius consuetudinis, tutte le norme non scritte di diritto internazionale generale, vale a dire quelle norme che non costituiscono parte integrante del cosiddetto ius positum o diritto positivo, che vincolano tutti gli Stati membri della comunità internazionale. A livello gerarchico la consuetudine nel diritto internazionale fa parte, assieme agli accordi di tipo convenzionale (trattati, convenzioni, patti) e agli atti unilaterali giuridicamente riconosciuti, delle cosiddette fonti primarie, le quali derivano direttamente da norme di carattere fondamentale. Tra fonti primarie (quindi tra norme consuetudinarie e norme convenzionali) vige il principio della reciproca derogabilità: una consuetudine può derogare ad un accordo e viceversa. Le consuetudini hanno carattere generale, ovvero vincolano tutti gli Stati parte della comunità internazionale a prescindere dalla loro sottoscrizione a un accordo.


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