Corso legale

Uno strumento di pagamento ha corso legale[1][2] in un territorio quando nessuno può rifiutare di riceverlo in adempimento a un debito in quella valuta. Il creditore deve accettare il mezzo di pagamento per il suo valore nominale.

Storicamente, i mezzi di pagamento cui la legge ha conferito il potere di liberare il debitore sono la cartamoneta e la moneta metallica, ovvero la cosiddetta "moneta fiduciaria". Invece, gli strumenti di trasferimento in moneta documentale, come gli assegni e le carte di pagamento, non godono del corso legale e possono, quindi, essere rifiutati dal creditore. L'espressione "corso legale" non riguarda perciò le valute, ma solamente i mezzi di pagamento.

Tuttavia, il corso legale è attenuato da altre disposizioni di legge che ne limitano il potere liberatorio. Ad esempio, ci sono norme di legge che obbligano il debitore a effettuare i pagamenti oltre un certo valore mediante assegni o bonifici.

Il corso legale può subire anche altre deroghe. Nei paesi socialisti, ad esempio, certi negozi erano riservati a chi pagava in valuta estera ed era proibito pagare in moneta legale.

A partire dal 28 febbraio 2002 l'euro è la sola moneta avente corso legale nella zona euro.

  1. ^ corso2, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 25 dicembre 2022.
  2. ^ legale, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato il 25 dicembre 2022.

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