Giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è un procedimento penale speciale riconosciuto in vari ordinamenti del mondo, il cui scopo appare essenzialmente quello di rendere più celeri i tempi processuali. Il rito, che si può concludere con una sentenza di assoluzione o di condanna, vede in quest'ultimo caso l'applicazione di uno sconto di pena, in virtù della premialità del rito. Alcuni ordinamenti escludono espressamente il ricorso al giudizio abbreviato (ad esempio la Turchia).

Il sistema giudiziario italiano disciplina il rito negli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale, prevedendo l'omissione del dibattimento: il giudice decide esclusivamente sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, eventualmente contenente anche gli atti compiuti dal difensore nell'esercizio di investigazioni difensive, e salva, in ogni caso, la possibilità per l'imputato di chiedere e ottenere un'integrazione probatoria (giudizio abbreviato condizionato). Si instaura solo su espressa richiesta dell'imputato, personalmente o per mezzo del difensore munito di procura speciale.

In caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo (per i delitti) e della metà per le contravvenzioni; in caso di ergastolo senza isolamento diurno, si applica la riduzione ad anni trenta di reclusione.

Il legislatore con legge n. 33 del 12/04/2019[1] ha attuato una riforma del rito abbreviato, escludendo il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo; ratio della novella è quella di eliminare la possibilità per tali casi di beneficiare della funzione premiale del giudizio abbreviato e assicurare una risposta sanzionatoria particolarmente severa per i delitti di particolare pericolosità sociale.

  1. ^ Gazzetta Ufficiale, su gazzettaufficiale.it. URL consultato il 22 giugno 2019.

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