Opera creativa

L'opera creativa (anche opera dell'ingegno di carattere creativo (art. 1 e 2[1] LdA e 2575 CC[2])), è l'oggetto tutelato dalla legge sul diritto d'autore.

"Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." (art. 2575 CC)[2]

La protezione del diritto d'autore ha due scopi: innanzitutto favorisce e incentiva il lavoro e gli investimenti volti alla realizzazione e alla diffusione delle opere, garantendo la libera circolazione delle informazioni e delle idee in esse contenute; in secondo luogo permette di riconoscere all'autore la proprietà intellettuale dei risultati del lavoro creativo. Il riconoscimento dell'opera d'ingegno è possibile grazie a due caratteristiche fondamentali: la sua creatività e l'esteriorizzazione di essa.[3]

"Il carattere creativo va inteso come manifestazione di un talento espressivo e non come manifestazione di una pura abilità tecnica." (art. 2575 CC)[2]

Il carattere creativo viene ricondotto ai concetti di:[4]

  • originalità intesa come il “risultato di un'attività dell'ingegno umano” non banale: l'opera è originale in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell'autore.
  • novità intesa come “novità di elementi essenziali e caratterizzanti” tali da distinguere l'opera da quelle precedenti (novità in senso oggettivo). La conseguenza di tale orientamento è il ritenere tutelabili esclusivamente le sole opere nuove, che si differenziano dalle opere preesistenti, e che raggiungano una determinata soglia espressiva.[4]
  1. ^ art.1 LdA, su interlex.it.
  2. ^ a b c Dispositivo dell'art. 2575 Codice Civile, su brocardi.it.
  3. ^ AA.VV., Diritto industriale, cit., pp. 566-567.
  4. ^ a b Le opere tutelate, su dirittodautore.it.

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