Il precetto (praeceptum legis in latino) è inteso come comando o divieto di compiere una data azione o omissione. La loro applicazione[1] presuppone il precetto giuridico: prima che la norma dispieghi i suoi effetti, il momento interpretativo della norma parte dal precetto quale antecedente necessario[2].
- ^ Nella triplice dimensione di “osservanza spontanea”, “accertamento vincolante” e “realizzazione coattiva” della norma: Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, Giuffré, 1971 (seconda edizione riveduta ed ampliata, a cura di G. Crifò, dell’ed. or. del 1949), pp. 96 ss.
- ^ La retta intelligenza del precetto "garantisce anche la retta applicazione della norma al caso concreto" (Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, Giuffré, 1971 (seconda edizione riveduta ed ampliata, a cura di G. Crifò, dell’ed. or. del 1949), p. 97, ma cfr. anche 73).