Presunzione d'innocenza

La presunzione d'innocenza è un principio giuridico secondo il quale un imputato non è considerato colpevole sino a che non sia provato il contrario[1]. Nella dottrina giuridica italiana il principio è declinato più propriamente come presunzione di non colpevolezza[2], perché il processo «è il mezzo mediante il quale alla presunzione d'innocenza si sostituisce quella di colpevolezza»[3].

  1. ^ Così viene definita nel titolo della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), il cui articolo 4 prescrive che "fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole". Di presunzione di innocenza parlano anche, tra i testi internazionali o sovranazionali, gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
  2. ^ Presunzione di non colpevolezza, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
  3. ^ ALESSANDRO PASTA, Lo scopo del processo e la tutela dell’innocente: la presunzione di non colpevolezza, Archivio penale, 2008, n. 1, p. 9.

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