Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.»

Delitto di
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
FonteDecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Disposizioniart. 11
Competenzatribunale
Procedibilitàd'ufficio
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione da 6 mesi a 4 anni

La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (anche nota come frode sottrattiva[1]) è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000.


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