Uccisione di animali

Delitto di
Uccisione di animali
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo IX bis
Disposizioniart. 544 bis
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestonon consentito
Fermonon consentito
Penareclusione da 4 mesi a 2 anni

L'uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale:

«Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Le circostanze afferenti al caso di necessità contemplano tutti gli espletamenti dei bisogni fisiologici e spirituali. È quindi consentita l'uccisione a fini alimentari e rituali.»


© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search