Udienza preliminare

Nel diritto processuale penale, l'udienza preliminare è nata ed è stata strutturata come un'udienza filtro, svolta in camera di consiglio, funzionale ad impedire il passaggio in dibattimento di imputazioni azzardate, ma non ha ad oggetto la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.

La riforma Cartabia[1] ha introdotto in Italia un nuovo criterio di valutazione che deve utilizzare sia il Pubblico Ministero alla conclusione delle indagini per decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione sia il giudice in sede di procedimento di archiviazione e in sede di udienza preliminare, cioè la ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Ciò significa che il giudice dell'udienza preliminare (GUP) deve capire, attraverso un giudizio prognostico, se sia ragionevolmente prevedibile oppure no una sentenza di condanna dell'imputato in dibattimento[2].

Gli epiloghi dell'udienza preliminare possono essere due: 1) sentenza di non luogo a procedere, in cui sostanzialmente si proscioglie l’imputato perché si ritiene che quell'imputazione non sia meritevole di proseguire nel contesto dibattimentale; 2) decreto non motivato che dispone il giudizio. Non motivato perché la motivazione potrebbe influire sull'imparzialità e sulla terzietà dell'organo di giudizio. Infatti, se tale decreto fosse motivato, il giudice del dibattimento già saprebbe cosa è accaduto nella fase delle indagini e perché si è arrivati al giudizio.

Il giudizio abbreviato (artt.438 ss. c.p.p.) e l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt.444 ss. c.p.p.) sono procedimenti speciali deflattivi del dibattimento. Infatti, essi si celebrano nell'udienza preliminare ed è in quella fase che viene valutata la responsabilità dell'imputato. Il giudizio immediato e il giudizio direttissimo, invece, "saltano" la fase dell'udienza preliminare e il processo accede direttamente al dibattimento.


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