XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana

«È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.»

La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana vieta la riorganizzazione del Partito Nazionale Fascista.

Pur essendo inserita tra le disposizioni transitorie e finali, ha carattere permanente e valore giuridico pari a quello delle altre norme della Costituzione.[1] Per questo motivo è più corretto parlare, riguardo al primo comma, di XII disposizione finale.[2] Autorevole dottrina sottolinea che la sua collocazione tra le disposizioni transitorie è sorretta da ragioni di mera opportunità e rappresenta un dato puramente formale.[1] Il secondo comma, contenente limitazioni temporanee all'elettorato attivo e passivo per i gerarchi fascisti, ha invece carattere transitorio.


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